Archivio 2016

Il Senato approva il Collegato agricoltura, decidendo che “si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione”

La birra artigianale, protagonista di BEER ATTRACTION a Rimini Fiera dal 18 al 21 febbraio 2017 con la sua terza edizione è ad una svolta epocale: infatti nei giorni scorsi il Senato ha approvato il Collegato agricoltura, all’interno del DDL S 1328-B (Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione, competitività per l’agroalimentare) decidendo che “si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione”.

Ma c’è di più. Nell’articolo 35 si legge “per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.  Dunque un punto d’arrivo importantissimo per il comparto poiché in precedenza  la legislazione italiana non poneva differenza tra  microbirrifici e grandi impianti industriali, ed entrambi erano sottoposti agli stessi criteri di imposizione fiscale e complessità di adempimenti.

Vediamo in concreto ora cosa cambia.

Anzitutto la differenza è nel processo produttivo che nella birra artigianale mette in primo piano  l’apporto umano né sono previsti passaggi “industriali” (pastorizzazione e microfiltrazione che modificano il prodotto quanto a proprietà organolettiche e nutrizionali. Ecco che adesso la qualifica di birra artigianale diventa un brand sinonimo di qualità, per materie prime e metodo di lavorazione.

Cambiamenti anche in materia di etichetta che era regolamentata in base alle disposizioni della Legge quadro 443/1985 per l’artigianato, che si limita a definire l’impresa in base al criterio delle dimensioni, trascurando fattori essenziali come qualità degli ingredienti e metodi di lavorazione. Ad oggi le definizioni erano attribuibili solo in base al contenuto zuccherino del mosto. Le distinzioni erano tra birra, birra analcolica, birra light,  doppio malto e birra speciale. Mentre non vi era riferimento ad altre tipologie come “Lager”, “Ale” o “Stout”.